Articolo
16 agosto 2015
Il Governo ha ampliato i termini entro cui poterne beneficiare: non più nei primi 8 anni di vita del bimbo, bensì nei primi dodici. In caso di mancata regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, ciascun genitore potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Ma il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con altri permessi.